Dovresti scegliere con più oculatezza il commercialista a cui poni domande:
All’interno della categoria di “ristorazione” vi rientrano sia operazioni che si qualificano come cessioni di beni sia prestazioni di servizi.
La classificazione delle stesse in un senso o nell’altro comporta le seguenti conseguenze:
• L’aliquota Iva, ridotta al 10% per le somministrazioni che si qualificano come servizi mentre, se l’operazione si qualifica come cessione di beni, si rende applicabile l’aliquota propria di ciascun bene;
• La certificazione dei corrispettivi, per cui l’attività di somministrazione di alimenti e bevande rientra tra quelle per le quali non vi è obbligo di emissione della fattura e che, quindi, può essere certificata mediante emissione dello scontrino o della ricevuta Fiscale (fatto salvo l’obbligo dell’esercente di emettere la fattura se richiesta dal cliente).
Con la risoluzione 17 novembre 2016, n. 103/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il criterio principale per distinguere i servizi di ristorazione dalle cessioni di beni si fonda sul grado di prevalenza del servizio rispetto alla cessione.
Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 2 maggio 1996, causa C-231/94, Faaborg - Gelting Linien, nella quale è stato affermato che se il cibo è consumato nel quadro di un servizio complessivo di ristorazione (cottura, consegna materiale del cibo, predisposizione di supporti e infrastrutture per agevolare il consumo) prevale la prestazione di servizi sulla cessione degli alimenti. Diverso, invece, si presenta il caso del cibo solo da asporto, senza accompagnamento di servizi volti a rendere più piacevole il consumo in loco in un ambiente adeguato. Tale interpretazione si basa sulla logica per cui l’operazione di ristorazione, quale prestazione di servizi, è caratterizzata da una serie di elementi e di atti, dei quali la cessione di cibi è soltanto una parte e nel cui ambito predominano ampiamente i servizi.
Sulla scia di questa linea interpretativa, più recentemente la Corte ha considerato cessione di beni la vendita di cibi pronti in chioschi e bar mobili o in stand di ristorazione nei foyer dei cinema.
Con particolare riguardo all’ambito della ristorazione, l’Amministrazione finanziaria, in un chiarimento (R.M. n. 380292/1980) ha distinto “le prestazioni di servizi per rinfreschi, buffet, pranzi e piccole somministrazioni presso uffici, negozi ecc., dalle vendite da asporto, che si qualificano come cessioni di beni”.
Riassumendo:
- I servizi di ristorazione sono caratterizzati dalla presenza di servizi di accompagnamento che agevolano e rendono più piacevole il consumo oltre ad essere prevalenti rispetto alla cessione dei cibi in sé. Sono esempi il servizio al tavolo e il catering;
- Qualora i servizi sono limitati, standardizzati o del tutto assenti, l’operazione si qualifica come cessione di beni, come nel caso delle vendite di beni da asporto.
Esaminato il principio generale di distinzione tra cessione di beni e prestazioni di servizi all’interno del settore della ristorazione, nel proseguo si rende indispensabile l’esame di alcune casistiche particolari quali:
a) Nelle mense, con la risoluzione del 21 marzo 1978 n. 360712 l’Amministrazione finanziaria ha stabilito quanto segue:
- il passaggio dei beni (i prodotti alimentari) dal fornitore al gestore della mensa si qualifica come cessione di beni, mentre
- la somministrazione di questi stessi beni, da parte del gestore della mensa agli utenti del servizio di mensa, si configura come prestazione di servizi.
b) Nelle macchine erogatrici di bevande mediante utilizzo di capsule/cialde, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’operazione si qualifica come prestazione di servizi (con annessa aliquota IVA ridotta del 10%) nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa e, quindi, il consumatore finale (R.M. 1° agosto 2000, n. 124/E, poi confermata dalla risoluzione 17 novembre 2016, n. 103/E). Al contrario qualora le capsule/cialde in parola siano oggetto di passaggi intermedi, l’operazione si qualifica come cessioen di beni.
c) Nel caso del delivery - il cliente ordina il cibo e chiede di farlo consegnare a domicilio o in altro luogo - l’operazione è configurabile come vendita da asporto, poiché il servizio di trasporto è un semplice servizio accessorio, necessario per rendere possibile il consumo dei cibi.
d) Il catering si dovrebbe configurare come prestazione di servizi, in quanto caratterizzato da servizi di accompagnamento alla consumazione.
Dott. Caglieri Simone