Italian [RISOLTO] firmare sul tablet

Elric

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Non sarò proprio breve.

Riferimenti normativi?
Sulla validità della firma c'è il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - infelicemente abbreviato in "CAD") - che ho già citato - , gli artt. 2702, 2712, 2719 Codice Civile, l'art. 15, comma 2, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, gli artt. 1, lettera n, e 10 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 e poi c'è diversa giurisprudenza e dottrina (i.e. letteratura). Questo solo per quanto riguarda la validità della firma per gli effetti dell'art. 2702 cod. civ. e dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Puoi anche fare riferimento al DPCM 13 novembre 2014 (eh, sì, i DPCM esistevano anche prima del 2020! 😂 ) che contiene le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni (i.e. linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale).


Non credo che la firma apposta sul tablet senza strumenti di validazione possa essere considerata autentica.
Contributo interessante. Grazie di avermelo segnalato, perché integra la problematica trattata con la protezione dei dati personali che, tuttavia, rileva solo in via residuale quando si parla di validità della firma.

La violazione dell'attuale normativa sulla tutela dei dati personali (GDPR o, in italiano, RGDP) - violazione da dimostrare alla luce del provvedimento generale del Garante (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3556992) non implica che una firma sia da ritenersi valida o meno perché il riferimento è sempre l'art. 2702 cod. civ. di concerto con l'art. 2712 cod. civ.

La firma autografa è, di norma, "tridimensionale" (considerando anche la pressione della mano sul foglio) e la sua analisi implica il trattamento di dati biometrici (come lo sono anche l'iride e le impronte digitali etc.). Per avere una firma tridimensionale è necessario dotarsi di apposito strumento e, onde evitare che ogni software-house abbia i propri standard e sia difficoltoso procedere a perizie grafologiche, è stata redatta la normativa ISO/IEC 19794-7 (che non ho letto e non conosco e al momento non ne ho neanche interesse). Per questo un tablet potrebbe andare bene se la penna usata memorizzasse la pressione.

Per una firma grafometrica (che ha quindi le caratteristiche di una firma elettronica avanzata), il CAD prescrive che chi la acquisisce deve procedere all’identificazione di chi firma, fino ad arrivare a garantire l’integrità e la conservazione del documento (motivo per cui dovrebbero richiedere documento di identità prima dell'acquisizione firma). Anche qui, un tablet andrebbe bene se ci fosse un processo sottostante idoneo a garantire l'integrità e la conservazione del documento.

Ma tutto questo rileva quando è necessaria una perizia calligrafica, ossia quando sei in tribunale e stai contestando che quella è la tua firma, contesti che il procedimento previsto dal CAD è stato violato e che, quindi, qualcuno ha falsificato la tua firma.

Se riconosci che quel segno è tuo* (o se contesti che quella è la tua firma ma, in vari modi, si dimostra che invece lo è), tutt'apposto - e un eventuale violazione del GDPR marcia su un piano diverso dalla validità del documento firmato.

In altre parole, nessuna firma è meno contestabile di quella autografa (parere personale). Chiunque può, prima o poi, crackare un qualcosa informatico, ma nessuno può replicare la tua firma inchiostro su carta (salvo tuo figlio per il libretto delle giustificazioni... se ancora esistono).

* È un segno creato al momento e da te non replicabile, a differenza della firma scansionata, che resta un'immagine qualsiasi, come il logo per realizzare una carta intestata.
 
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